Art. 6.
(Commissione regionale).

      1. L'esame della validità dei requisiti per ottenere il riconoscimento della qualifica

 

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tecnico-professionale di istruttore cinofilo nonché delle qualifiche di kennel management e di educatore cinofilo, previsti dall'articolo 5, è effettuato da una apposita commissione istituita a livello regionale presso l'assessorato competente per la formazione professionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La commissione regionale di cui al comma 1 è composta da sei membri, nominati dall'assessore regionale competente per la formazione professionale, di cui uno in rappresentanza dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, uno in rappresentanza dell'Ente nazionale protezione animali, uno psicologo competente per materia, nominato dal consiglio dell'ordine territoriale, un medico veterinario, nominato dal consiglio dell'ordine territoriale, un rappresentante della regione e un esperto di chiara fama del settore cinofilo. La commissione, all'atto dell'insediamento, nomina al suo interno il presidente.
      3. La commissione regionale, all'atto della verifica dei requisiti prescritti ai sensi del comma 1, determina altresì i requisiti necessari per richiedere il riconoscimento delle qualifiche specialistiche di cui al comma 3 dell'articolo 1.
      4. La commissione regionale, previo esame specifico, ha la facoltà di riconoscere l'ammissione al terzo anno del corso di formazione per istruttore cinofilo ai professionisti che dimostrano di avere esercitato la professione da almeno tre anni e che sono in grado di attestare la loro attività attraverso una provata documentazione che, in particolare, certifica lo svolgimento dell'attività presso canili o pensioni per cani.